Accordo collettivo nazionale medici art. 48 L. 833 del 1978
Art. 15
Rapporti tra medici di guardia, medico di fiducia e strutture sanitarie del territorio
In vigore dal 2 mar 1991
Rapporti tra medici di guardia, medico di fiducia
e strutture sanitarie del territorio
1. Il sanitario di guardia è tenuto a compilare, in duplice copia, il modulario informativo (allegato B), di cui una copia è destinata al medico di fiducia (o alla struttura sanitaria, in caso di ricovero), da consegnare in busta chiusa all'assistito, e l'altra viene acquisita agli atti del servizio.
2. La copia destinata al servizio deve specificare, ove possibile, se l'utente proviene da altra regione o da Stato straniero.
3. Nel modulo dovranno essere indicate succintamente: la sintomatologia presentata dal soggetto, l'eventuale diagnosi sospetta o accertata, la terapia prescritta o effettuata e/o - se del caso la motivazione che ha indotto il medico a proporre il ricovero ed ogni altra notizia ed osservazione che ritenga utile evidenziare.
4. Saranno, altresì, segnalati gli interventi che non presentano caratteristiche di urgenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-25;41#art-acn-15