Accordo collettivo nazionale medici art. 48 L. 833 del 1978

Art. 18

Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

In vigore dal 2 mar 1991
1. L'U.S.L., previo eventuale coordinamento della materia a livello regionale, deve assicurare i medici che svolgono il servizio di guardia in forma attiva contro gli infortuni subiti a causa od in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi, semprechè l'attività sia prestata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro. 2. Il contratto è stipulato per i seguenti massimali: a) lire 1 miliardo per morte od invalidità permanente; b) L. 70.000 giornaliere per invalidità temporanea assoluta, con un massimo di 300 giorni l'anno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-25;41#art-acn-18

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