Accordo collettivo nazionale medici art. 48 L. 833 del 1978

Art. 22

Emergenza sanitaria

In vigore dal 2 mar 1991
1. Ciascuna regione, ai sensi dell', lettera g), della legge n. 595/85 e in relazione alle indicazioni della programmazione regionale, individua, sentiti il comitato di cui all' ed i sindacati firmatari, i criteri tecnici ed organizzativi per attuare un collegamento funzionale tra l'attività di cui all', comma 1, con i servizi di pronto soccorso e di guardia medica ospedaliera, di trasporto protetto degli infermi, di cura intensiva e di altre attività sanitarie del territorio. 2. In rapporto alla programmazione regionale ed ai criteri individuati a livello regionale, anche in relazione al progetto nazionale per l'adozione del numero unico telefonico di emergenza sanitaria, nei servizi di emergenza sono prioritariamente integrati medici a rapporto convenzionale orario, titolari di incarico ai sensi del presente accordo, che non svolgano altre attività a qualsiasi titolo, fino alla concorrenza dell'orario massimo di 38 ore settimanali, per interventi di assistenza e primo soccorso esterni al presidio ospedaliero, per trasferimenti assistiti a bordo di ambulanze attrezzate e/o per attività di coordinamento organizzativo dell'emergenza presso apposite centrali operative. 3. I medici di cui al comma 2 possono collaborare, per il tempo in cui non sono impegnati in altri compiti propri del loro incarico, nelle attività di primo intervento "intra moenia" dei servizi di emergenza, secondo le direttive impartite dal responsabile del servizio stesso, con esclusione di qualsiasi vincolo gerarchico. 4. I medici di cui al comma 2 possono altresì essere utilizzati, con il loro assenso, per attività presso punti di soccorso fissi o mobili, organizzati in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o di altra natura, ovvero presso eventuali postazioni stagionali di primo soccorso organizzati dalle UU.SS.LL. ai sensi della norma transitoria n. 1, in località turistiche lontane da presidi ospedalieri. 5. Ai fini dell'utilizzazione di cui ai commi 2, 3 e 4 i titolari di guardia medica in forma attiva devono aver frequentato, riportando un giudizio finale di idoneità, un apposito corso di formazione della durata di almeno sei mesi, per un orario complessivo non inferiore a 300 ore, appositamente programmato dalla regione con le modalità di cui all', comma 1, e attuato a livello regionale prevalentemente sotto forma di esercitazioni e tirocinio pratici. Il programma e le norme generali dei corsi predetti sono fissati con le modalità di cui all', comma 1. Le ore di frequenza del corso sono calcolate ai fini del rispetto dell'impegno complessivo settimanale di cui all', comma 2. 6. Ai fini di cui al comma 5 la regione periodicamente pubblica per la prima volta entro 60 giorni dal decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo - sul B.U.R. apposito invito rivolto a tutti i medici titolari nell'ambito regionale di incarico di guardia medica in forma attiva affinché entro termini prestabiliti comunichino la loro eventuale disponibilità a frequentare il corso di formazione e ad essere integrati nei servizi di emergenza sanitaria. Della pubblicazione dell'invito è data tempestiva comunicazione agli ordini provinciali e ai sindacati firmatari. 7. Sulla base delle disponibilità pervenute la regione programma i tempi e i modi di svolgimento del corso, individuando se del caso una o più U.S.L. presso le quali il corso deve essere attuato. 8. Il corso si conclude con un giudizio di idoneità o inidoneità sui singoli partecipanti e con la formazione di una graduatoria degli idonei ordinata secondo l'anzianità di incarico di guardia medica e, in subordine, dell'anzianità di laurea. La graduatoria è pubblicata sul B.U.R. e la regione ne dà notizia agli ordini provinciali e ai sindacati firmatari. 9. La graduatoria riporta accanto al nominativo di ciascun idoneo l'indicazione dell'U.S.L. presso la quale il sanitario è titolare di incarico di guardia medica, l'orario settimanale di incarico e l'anzianità di servizio. 10. I medici sono integrati nei servizi di emergenza secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma 8 e per tale attività possono essere utilizzati anche presso U.S.L. diversa da quella presso la quale sono titolari di incarico di guardia medica. 11. Le UU.SS.LL. adottano appropriate misure di collegamento al fine di assicurare, nei casi di cui al comma 10, la corretta corresponsione degli emolumenti spettanti ai medici. 12. Restano validi a tutti gli effetti i corsi espletati ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 292/87.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-25;41#art-acn-22

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