Accordo collettivo nazionale medici art. 48 L. 833 del 1978
Art. 25
Esercizio del diritto di sciopero Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione
In vigore dal 2 mar 1991
Esercizio del diritto di sciopero
Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione
1. Nel campo dell'emergenza territoriale e dell'attività di guardia medica per l'urgenza notturna, festiva e prefestiva sono prestazioni indispensabili, ai sensi della legge n. 146/1990, , comma 2, le attività di cui all', comma 2, del presente accordo nonché le visite domiciliari urgenti limitatamente agli
aspetti diagnostici e terapeutici.
2. Le prestazioni di cui al comma 1, in caso di sciopero della categoria dei medici di guardia medica convenzionati continuano ad essere erogate con le procedure e secondo le modalità di cui
all', dai medici individuati ai sensi dei commi successivi.
3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo, sono stabiliti, con apposite intese a livello regionale, i criteri per la determinazione di contingenti di personale medico da esonerare dalla partecipazione a eventuali scioperi di categoria al fine di garantire la continuità delle prestazioni di cui al comma 1, nonché per la loro
distribuzione territoriale.
4. La quantificazione dei contingenti numerici di cui al comma 3 è effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello locale per singola U.S.L. entro 15 giorni dalle intese regionali di cui allo
stesso comma 3.
5. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai commi 3 e 4, le parti dichiarano che assicureranno comunque le prestazioni di cui al comma 1.
6. In conformità agli accordi di cui ai commi 3 e 4 le UU.SS.LL. individuano, in occasione di ciascuno sciopero della categoria dei medici di guardia i nominativi dei medici in servizio tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso, comunicando cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il medico individuato ha il diritto di esprimere, entro ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile.
7. Gli accordi decentrati di cui ai commi 3 e 4 hanno validità per il periodo di vigenza del decreto del Presidente della Repubblica ricettivo del presente accordo e conservano la loro efficacia sino
alla definizione dei nuovi accordi.
8. Il diritto di sciopero dei medici di guardia medica convenzionati è esercitato con un preavviso minimo di quindici giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al
preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro.
9. I medici di guardia medica che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono deferiti alla commissione regionale di disciplina che adotta le sanzioni secondo le
procedure stabilite dall'.
10. Le organizzazioni sindacali firmatarie si impegnano a non
effettuare azioni di sciopero:
a) nel mese di agosto;
b) dal quinto giorno precedente fino al quinto giorno seguente le
consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
c) dal quinto giorno precedente fino al quinto giorno seguente le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i
rispettivi ambiti territoriali;
d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
e) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì
successivo.
11. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi dichiarati si intendono
immediatamente sospesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-25;41#art-acn-25