Accordo collettivo nazionale medici art. 48 L. 833 del 1978

Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 2 mar 1991
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI ADDETTI AL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA ED EMERGENZA TERRITORIALE SOTTOSCRITTO, AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE N. 833 DEL 1978, IL 1 AGOSTO 1990. DICHIARAZIONE PRELIMINARE 1. Le parti riconoscono la necessità e l'urgenza che a livello regionale sia portata a compimento l'organizzazione del servizio di emergenza territoriale al fine di soddisfare il bisogno di tutela della salute della popolazione in occasione di eventi cui non sia possibile far fronte con gli altri strumenti disponibili. Ritengono che nel servizio di emergenza debba essere strettamente integrato il servizio di guardia medica attiva, secondo quanto previsto dall' dell'accordo. 2. A tal fine il Ministero della sanità assume l'impegno di adottare le iniziative di sua competenza al fine di offrire alle Amministrazioni regionali tutti i possibili contributi idonei a favorire la realizzazione del servizio di emergenza secondo modalità uniformi su tutto il territorio nazionale. . Campo di applicazione 1. Il presente accordo collettivo nazionale regola, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto che si instaura tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici che svolgono attività di guardia medica domiciliare e territoriale per l'urgenza notturna, festiva e prefestiva in regime convenzionale orario e/o siano addetti a centrali operative dell'attività medesima. 2. Il presente accordo disciplina, altresì, l'attività che i medici di cui al comma 1 svolgano - ai sensi dell' e in relazione a quanto previsto dalla programmazione regionale - nei servizi di emergenza nell'arco delle ventiquattro ore per interventi di primo soccorso e di assistenza esterni al presidio ospedaliero e per trasferimenti protetti di pazienti a bordo di appositi mezzi mobili di soccorso attrezzati, nonché per le attività di coordinamento operativo dell'emergenza di cui all', lettera g), della legge 23 ottobre 1985, n. 595.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-25;41#art-acn-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo