Accordo collettivo nazionale medici art. 48 L. 833 del 1978
Art. 5
Massimale orario
In vigore dal 2 mar 1991
1. Gli incarichi disciplinati dalle norme di cui al presente accordo possono essere espletati per conto di una sola U.S.L. e sono conferibili per un orario settimanale minimo di 12 ore e massimo di 24 ore.
2. Fermo quanto disposto dall', l'incarico di guardia medica è compatibile con lo svolgimento di altre attività fino a concorrenza di un impegno complessivo settimanale non superiore a quello previsto per il personale a tempo pieno dal contratto ex art. 47 della legge n. 833/1978.
3. Se il limite di cui al comma 2 risulti superato, l'orario dell'incarico di guardia medica è ridotto in misura uguale all'eccedenza; a tal fine, fermo restando il disposto di cui all', comma 1, lettera a), l'impegno per attività di medico di medicina generale o di pediatra di libera scelta è tradotto in ore in base al criterio che il massimale di 1.500 scelte, per i medici di medicina generale, e quello di 800 scelte, per i pediatri, corrispondono
convenzionalmente a 40 ore di attività settimanale.
4. Prima di dar luogo alla procedura prevista dall' per il conferimento degli incarichi, gli orari disponibili nell'ambito dei servizi di guardia medica vengono assegnati ai medici già titolari, nell'ambito della U.S.L., di incarico a tempo indeterminato ai sensi del presente accordo, secondo l'ordine di anzianità di incarico nell'ambito della stessa U.S.L. e, in subordine, all'anzianità di
laurea, fino a concorrenza del massimale orario di ciascuno.
5. Per esigenze di servizio, d'intesa con l'interessato, l'incarico può essere espletato secondo turni orari settimanali di differente durata, fermo restando il limite di orario mensile derivante dalla
lettera d'incarico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-25;41#art-acn-5