Accordo collettivo nazionale medici art. 48 L. 833 del 1978
Art. 24
Rapporti tra il medico di guardia e la dirigenza sanitaria della U.S.L.
In vigore dal 2 mar 1991
1. Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione della U.S.L., al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza sanitaria erogata attraverso i servizi di guardia medica territoriale procede al controllo della corretta applicazione della convenzione, per quel che riguarda gli aspetti sanitari.
2. I medici di guardia sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dal presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-25;41#art-acn-24