Accordo collettivo nazionale medici art. 48 L. 833 del 1978

Art. 19

Aggiornamento professionale obbligatorio

In vigore dal 2 mar 1991
1. Le UU.SS.LL. sulla base di programmi concordati dalle regioni con la federazione regionale degli OO.MM., l'A.N.C.I. regionale e le OO.SS. mediche firmatarie, provvedono annualmente all'organizzazione di corsi di aggiornamento obbligatorio per i medici addetti ai servizi di guardia in forma attiva per sessanta ore l'anno. 2. In attesa della elaborazione dei programmi di aggiornamento a livello regionale, le UU.SS.LL. vi provvedono autonomamente in collaborazione con il comitato ex . 3. Detti corsi saranno effettuati almeno per l'80% sotto forma di tirocini pratici presso i servizi di emergenza dei presidi ospedalieri. 4. Per ogni ora di effettiva partecipazione ai predetti corsi è corrisposto al medico un rimborso spese forfettario omnicomprensivo di L. 10.680. Tale rimborso è liquidato unitamente ai compensi del mese successivo. 5. La mancata frequenza dei corsi predetti comporta la decadenza dall'incarico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-25;41#art-acn-19

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