Accordo collettivo nazionale medici art. 48 L. 833 del 1978

Art. 23

Commissione professionale

In vigore dal 2 mar 1991
1. In ogni regione è costituita ai sensi dell' della legge 27 dicembre 1983, n. 730, una commissione professionale cui sono affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto , i seguenti compiti: a) definire gli standards medi assistenziali che tengano conto anche della situazione demografica, patologica e organizzativa locale; b) definire il parametro di spesa regionale inteso come dato indicativo per il comportamento prescrittivo responsabile del medico e per le commissioni professionali; c) fissare le procedure per la verifica di qualità dell'assistenza tenendo conto degli standards assistenziali definiti e dei parametri di spesa fissati dalla regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali, prevedendo, nei casi di eccessi di spesa, anche le modalità per la contestazione al medico assicurando la preventiva informazione ed il confronto obbligatorio con il medico stesso; d) stabilire nei casi di reiterate inadempienze le ipotesi in cui si debba far luogo al deferimento del medico alla commissione di cui all'. 2. Per gli adempimenti di cui al comma 1 le UU.SS.LL. hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici e alla commissione professionale il parametro di spesa regionale, lo standard medio assistenziale dei diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL. nonché il comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati evidenziando in particolare quello relativo alla prescrizione farmaceutica e alla richiesta di indagini strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera, curando di separare i casi in cui la richiesta provenga autonomamente dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari. 3. La commissione professionale regionale, nominata con provvedimento della regione, è presieduta dal presidente dell'ordine dei medici della città capoluogo di regione ed è così costituita: a) cinque esperti qualificati nominati dalla regione scelti tra dipendenti delle strutture universitarie e del Servizio sanitario nazionale; b) quattro rappresentanti dei medici di guardia medica scelti dai membri di parte medica del comitato consultivo regionale; c) un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione con funzioni di segretario. 4. La commissione, inoltre, anche sulla base delle segnalazioni dei dirigenti sanitari di cui all', individua almeno due tra i seguenti progetti di valutazione e revisione della qualità dell'assistenza erogata dai servizi di guardia medica: a) valutazione e revisione delle procedure di avvio (e di accettazione) in ricovero ospedaliero (da svolgere in collaborazione con la commissione professionale VRQ di medicina generale con il nucleo ospedaliero della commissione VRQ di U.S.L.); b) analisi dei rapporti cittadino/medico di guardia medica secondo motivazioni di accesso e tipologia di prestazioni richieste: valutazioni e proposte per la creazione di condizioni di miglioramento dei rapporti tra cittadini e servizio di guardia medica; c) l'informazione scientifica e l'aggiornamento professionale del medico di guardia medica: analisi del ruolo svolto dal S.S.N., dall'industria farmaceutica e tecnologica, dalle associazioni sindacali e scientifiche, dai convegni di studio, dalla pubblicistica scientifica e di divulgazione così come sono al presente e come potrebbero essere rivisitandone il ruolo secondo le esigenze professionali dei medici; d) analisi e valutazione dei comportamenti prescrittivi del medico di guardia medica con riferimento particolare all'assistenza farmaceutica e ai ricoveri ospedalieri; e) valutazione del ruolo della guardia medica nell'ambito dei servizi integrati di pronto intervento: aspetti positivi, difficoltà riscontrate, proposte di miglioramento; f) analisi di fabbisogno informativo da parte del medico di guardia medica in vista dell'adozione di tecnologie avanzate di collegamento o comunicazione, efficienti ma rispettose della riservatezza sui dati individuali anamnestici. 5. In relazione ai compiti di cui al comma 4 la commissione è tenuta ad operare anche su richiesta di una o più UU.SS.LL. In caso di inattività la commissione è convocata dall'assessore regionale alla sanità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-25;41#art-acn-23

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