Accordo collettivo nazionale medici art. 48 L. 833 del 1978

Art. 20

Quote sindacali

In vigore dal 2 mar 1991
1. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del medico attraverso l'U.S.L. con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati firmatari per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi. 2. Restano valide le deleghe eventualmente rilasciate in precedenza. 3. I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-25;41#art-acn-20

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