Accordo collettivo nazionale medici art. 48 L. 833 del 1978

Art. 21

Diritti sindacali

In vigore dal 2 mar 1991
1. Al fine di favorire l'espletamento dei compiti sindacali, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibità di n. 36 ore settimanali per ogni gruppo di 1.000 iscritti o frazione di 1.000 superiore a 300. 2. Il numero dei medici di guardia medica iscritti è rilevato a livello regionale sulla base del numero dei medici a carico dei quali - per ciascun sindacato - viene effettuata, a cura delle UU.SS.LL., la trattenuta della quota sindacale. Ai fini del raggiungimento del "quorum" di 300 possono essere utilizzati i "resti" risultanti nell'ambito delle singole regioni. 3. La segreteria nazionale del sindacato comunica ogni anno congiuntamente a tutte le regioni i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno. 4. Alla sostituzione si provvede con le modalità di cui all'. 5. Nel caso che le riunioni dei comitati e delle commissioni di cui agli coincidano con i turni di servizio, ai membri di parte medica spettano i normali compensi relativamente alla durata delle riunioni. 6. I periodi di distacco sindacale sono valutati come attività di servizio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-25;41#art-acn-21

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