Accordo collettivo nazionale medici art. 48 L. 833 del 1978

Art. 12

Organizzazione dei turni di guardia medica

In vigore dal 2 mar 1991
1. Il servizio di guardia medica notturna e festiva si effettua nei seguenti orari: dalle ore 14 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo, nonché dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali. 2. Il servizio in forma attiva si svolge, di norma, con turni notturni e diurni festivi di 12 ore e turni prefestivi di 6 ore. Per particolari esigenze, può essere tuttavia concordato l'accorpamento di turni consecutivi fino ad un massimo di 24 ore. 3. In relazione a particolari esigenze dei medici, specie nel periodo estivo, può essere concordata con l'U.S.L. la concentrazione in un solo mese dell'orario di attività che i singoli medici dovrebbero svolgere nel corso di due mesi consecutivi; per i medici che svolgono 38 ore di attività settimanale ai sensi dell' può consentirsi la concentrazione nell'arco di due mesi dell'orario che i medici dovrebbero svolgere nel corso di 3 mesi consecutivi. Tale accorpamento, che non comporta variazioni nei pagamenti mensili, può essere consentito peraltro solo se vengono garantite le ordinarie esigenze di servizio attraverso reciproche volontarie sostituzioni tra i medici titolari di incarico interessati. 4. Per oggettive esigenze collegate a gravi difficoltà organizzative dipendenti da particolari fattori demografici, logistici, ambientali, da valutarsi da parte della U.S.L. competente, sentito il comitato consultivo regionale, la federazione regionale degli Ordini dei medici e i sindacati firmatari dell'accordo, possono essere adottati criteri organizzativi diversi. In tal caso il servizio di guardia potrà anche essere affidato in forma di disponibilità domiciliare a medici residenti, utilizzando prioritariamente medici inseriti nella graduatoria regionale e, in carenza, medici inclusi negli elenchi della medicina generale, anche in deroga alle incompatibilità di cui all'. In quest'ultimo caso, i medici che abbiano dichiarato la loro disponibilità saranno utilizzati in ordine inverso al numero delle scelte loro attribuite.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-25;41#art-acn-12

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