Accordo collettivo nazionale medici art. 48 L. 833 del 1978
Art. 11
Assenze giustificate con conservazione del posto, senza diritto a compenso
In vigore dal 2 mar 1991
Assenze giustificate
con conservazione del posto, senza diritto a compenso
1. Il medico conserva l'incarico, senza diritto a compenso, per assenze giustificate dovute a:
a) malattia od infortunio, per una durata massima di sei mesi nell'arco di un anno;
b) gravidanza e puerperio, per tutto il periodo di astensione obbligatoria ai sensi delle leggi vigenti;
c) servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata del periodo di ferma o di richiamo;
d) gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un massimo di sette giorni;
e) partecipazione ad esami o concorsi, fino a un massimo di dieci giorni;
f) matrimonio, fino ad un massimo di quindici giorni;
g) documentati motivi di lavoro o documentati e giustificati motivi di studio. A tali titoli possono essere consentiti periodi di sospensione dall'incarico per una durata massima complessiva di otto mesi nell'arco di diciotto mesi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-25;41#art-acn-11