Accordo collettivo nazionale medici art. 48 L. 833 del 1978
Art. 10
10 / 26Cessazione e sospensione dall'incarico
In vigore dal 2 mar 1991
1. L'incarico conferito ai sensi delle norme del presente accordo, oltre che per le cause di decadenza espressamente previste dall'accordo stesso, cessa:
a) per compimento del 65 anno di età;
b) per provvedimento adottato dalla commissione di cui all';
c) per condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione;
d) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
e) per mancata ingiustificata frequenza dei corsi di aggiornamento di cui al seguente ;
f) per recesso del medico da comunicare alla U.S.L. interessata con preavviso scritto di almeno trenta giorni;
g) per inidoneità psico-fisica accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dalla U.S.L. e presieduta dal presidente dell'ordine dei medici o suo delegato;
h) per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilità ai sensi dell'.
2. Il medico è sospeso dal servizio senza diritto a compensi per:
a) provvedimenti della commissione di cui all';
b) sospensione dall'albo professionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-25;41#art-acn-10