DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 644·31 marzo 1969
Riordinamento dell'Istituto professionale di Stato per la cinematografia e la televisione, con sede in Roma.
Vigente dal 30 settembre 1969 23 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento de
Art. 2L'Istituto di Stato per la cinematografia e la televisione ha lo scopo di fornire la prepa
Art. 3Presso l'istituto potranno essere istituiti: a) corsi di specializzazione per qualificati;
Art. 4Le sezioni hanno durata quadriennale e possono essere diurne e serali. I corsi possono ave
Art. 5Con delibera del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero d
Art. 6Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili profession
Art. 7L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse,
Art. 8I programmi comprendono insegnamenti culturali e tecnici integrati da addestramenti pratic
Art. 9Nelle sezioni indicate al precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultu
Art. 10All'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media e dalla cessata scuola secon
Art. 11Al termine del corso di ciascuna sezione delle varie scuole, gli alunni sostengono gli esa
Art. 12Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di mater
Art. 13Le tasse scolastiche di iscrizione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nel
Art. 14L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa ed è sottoposto
Art. 15Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidata a due re