Art. 22
In vigore dal 15 ott 1969
Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:
1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 289.980.000;
2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;
3) con lasciti e donazioni da parte di enti o privati;
4) con i proventi dei laboratori e dei reparti;
5) con i contributi degli alunni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-31;644#art-22