Art. 21

In vigore dal 15 ott 1969
Il consiglio di amministrazione può concedere annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione. La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto articolo 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-31;644#art-21

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Art. 21 Riordinamento dell'Istituto professionale di Stato per la cinematografia e la televisione, con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo