Art. 18

In vigore dal 15 ott 1969
Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche e professionali dello stesso istituto o che, appartenendo ai ruoli degli istituti tecnici e professionali, documentino di essere cultori di discipline tecniche che sono oggetto d'insegnamento nell'istituto e di avere acquisito esperienza diretta nel campo della cinematografia e della radio televisione. Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli ed esami, ovvero, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-31;644#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 18 Riordinamento dell'Istituto professionale di Stato per la cinematografia e la televisione, con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo