Art. 23
In vigore dal 15 ott 1969
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali dell'istituto si applicano le disposizioni dell'art. 144 lettera E) par. 3 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione professionale.
L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1762 è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 marzo 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI - RESTIVO - COLOMBO - TANASSI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 67. - IZZI
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-31;644#art-23