Art. 20
In vigore dal 15 ott 1969
Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.
Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354. Gli incarichi delle materie tecniche professionali e relative esercitazioni possono essere affidati ad esperti nel campo della produzione e del lavoro con le modalità previste dalla stessa legge.
Quando funzionino scuole coordinate a norma dell' del presente decreto il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza sia alle scuole della sede centrale sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-31;644#art-20