Art. 17

In vigore dal 15 ott 1969
A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovrintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa. A capo di ogni scuola è un direttore, che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta. Le funzioni di direttore sono affidate per incarico del consiglio di amministrazione, su proposta del preside, preferibilmente ad insegnanti di ruolo di materie tecniche. Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside, che lo presiede, dai direttori delle singole scuole, e da uno o più insegnanti tecnicopratici. Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il coordinamento di essi, e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.
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Art. 17 Riordinamento dell'Istituto professionale di Stato per la cinematografia e la televisione, con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo