Art. 12

In vigore dal 15 ott 1969
Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti tecnicopratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato. La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-31;644#art-12

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