Art. 11
In vigore dal 15 ott 1969
Al termine del corso di ciascuna sezione delle varie scuole, gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del relativo diploma di qualifica.
Al termine dei corsi di cui alle lettere a) e b) del precedente gli alunni conseguono un diploma di specializzazione o di perfezionamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-31;644#art-11