Art. 3
In vigore dal 15 ott 1969
Presso l'istituto potranno essere istituiti:
a) corsi di specializzazione per qualificati;
b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;
c) corsi di integrazione professionale per gruppi di attività affini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-31;644#art-3