Art. 5
In vigore dal 15 ott 1969
Con delibera del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, sono stabilite le sezioni e i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.
Le variazioni annuali da apportare al numero e ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte semprechè la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.
Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi, mediante la normale procedura e con fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-31;644#art-5