Art. 1
In vigore dal 15 ott 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento della istruzione media e tecnica;
Veduto il regio decreto del 3 marzo 1934, n. 383, che approvava il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1762, con il quale è stata istituita in Roma una scuola avente finalità ed ordinamento speciali, denominata Istituto professionale di Stato per la cinematografia e la televisione;
Ritenuta l'opportunità di riordinare la scuola anzidetta alla stregua dei risultati della esperienza compiuta e della evoluzione tecnologica delle attività professionali nel corrispondente settore operativo;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;
Decreta:
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Con effetto dall'anno scolastico successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, l'Istituto professionale di Stato per la cinematografia e la televisione con sede in Roma assume la denominazione di Istituto di Stato per la cinematografia e la televisione ed è ordinato, in conformità delle disposizioni di cui ai successivi articoli.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-31;644#art-1