Art. 9

In vigore dal 15 ott 1969
Nelle sezioni indicate al precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale, educazione civica e legislazione cinematografica, lingua straniera, matematica, fisica, chimica, elettrotecnica ed elementi di elettronica, disegno, dattilografia, stenografia, religione, educazione fisica, tecniche professionali e relative esercitazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-31;644#art-9

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