Art. 10

In vigore dal 15 ott 1969
All'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media e dalla cessata scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti degli anzidetti titoli, abbiano compiuto il 15° anno di età. L'ammissione è subordinata in ogni caso, ad accertamenti di carattere sanitario e psico-tecnico. Ogni anno le nuove iscrizioni alle prime classi non possono superare il numero di 200 alunni. Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere a), b), c), dell'anzidetto saranno stabilite con deliberazione del consiglio di amministrazione, sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-31;644#art-10

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