Art. 14
In vigore dal 15 ott 1969
L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Il governo amministrativo dell'istituto è affidato a un consiglio di amministrazione costituito come appresso:
due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
un rappresentante dell'amministrazione provinciale;
un rappresentante del comune;
un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;
il preside dell'Istituto; che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì tra i consiglieri, il presidente.
Possono essere chiamati a far parte del consiglio persone ed enti che diano un notevole contributo tecnico ed aconomico al funzionamento dell'istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-31;644#art-14