Art. 2

In vigore dal 15 ott 1969
L'Istituto di Stato per la cinematografia e la televisione ha lo scopo di fornire la preparazione tecnicoprofessionale per l'esercizio delle attività operative nei vari settori produttivi della cinematografia, radiofonia e televisione. Esso è costituito dalle seguenti scuole e può comprendere varie sezioni di qualifica: a) Scuola per la ripresa cinematografica e televisiva, con sezioni per: operatori e cameramen; fotografi di scena e fotoreporters; b) Scuola per il montaggio e la registrazione del suono, con sezioni per: montatori; fonici e tecnici audio; c) Scuola per il disegno cinematografico, con sezioni per: tecnici dell'animazione; grafici pubblicitari; aiuto scenografi; d) Scuola per l'edizione e l'organizzazione della produzione con sezioni per: segretari di edizione e di produzione cinematografica; assistenti alla regia e segretari di produzione TV.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-31;644#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo