Art. 2
In vigore dal 15 ott 1969
L'Istituto di Stato per la cinematografia e la televisione ha lo scopo di fornire la preparazione tecnicoprofessionale per l'esercizio delle attività operative nei vari settori produttivi della cinematografia, radiofonia e televisione.
Esso è costituito dalle seguenti scuole e può comprendere varie sezioni di qualifica:
a) Scuola per la ripresa cinematografica e televisiva, con sezioni per:
operatori e cameramen;
fotografi di scena e fotoreporters;
b) Scuola per il montaggio e la registrazione del suono, con sezioni per:
montatori;
fonici e tecnici audio;
c) Scuola per il disegno cinematografico, con sezioni per:
tecnici dell'animazione;
grafici pubblicitari;
aiuto scenografi;
d) Scuola per l'edizione e l'organizzazione della produzione con sezioni per:
segretari di edizione e di produzione cinematografica;
assistenti alla regia e segretari di produzione TV.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-31;644#art-2