Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 15 ott 1969
Presso l'istituto potranno essere istituiti: a) corsi di specializzazione per qualificati; b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati; c) corsi di integrazione professionale per gruppi di attività affini.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-31;644#art-3