Art. 49
Riservatezza
In vigore dal 20 mag 2019
Riservatezza
Oltre agli obblighi previsti agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri garantiscono la riservatezza nel trattamento dei rapporti e messaggi elettronici trasmessi alla NAFO e ricevuti dalla stessa ai sensi dell', paragrafo 2, lettera a), dell', paragrafo 6, dell', paragrafo 3, lettera c), dell', paragrafo 2, dell', paragrafo 4, dell', paragrafi 1, 5 e 6, dell', paragrafo 6, dell', paragrafo 8, dell', paragrafo 9, dell', paragrafi 3, 5, 6, 7 e 15, dell', paragrafi 1 e 2, dell', paragrafo 2, dell', paragrafo 4, dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 8.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:833:oj#art-49