Art. 39
Obblighi dello Stato membro di approdo
In vigore dal 20 mag 2019
Obblighi dello Stato membro di approdo
1. Lo Stato membro di approdo trasmette alla Commissione e all'EFCA un elenco dei porti designati nei quali i pescherecci possono essere autorizzati a entrare a fini di sbarco e trasbordo e/o per usare i servizi portuali e nella misura del possibile si assicura che ogni porto designato disponga di capacità sufficienti per eseguire ispezioni a norma del presente capo. La Commissione pubblica, in formato PDF, un elenco di porti designati sul sito web MCS della NAFO. Ogni successiva modifica di tale elenco viene pubblicata in sostituzione dell'elenco precedente almeno quindici giorni prima della sua entrata in vigore.
2. Lo Stato membro di approdo stabilisce un periodo minimo per la richiesta preventiva. Tale periodo è fissato in tre giorni lavorativi prima dell'ora prevista di arrivo. Tuttavia, previo accordo con la Commissione, lo Stato membro di approdo può stabilire un altro periodo per la richiesta preventiva, tenendo conto, tra l'altro, del tipo di prodotto della cattura o della distanza tra i fondali di pesca e i propri porti. Lo Stato membro di approdo comunica le informazioni sul periodo di richiesta preventiva alla Commissione che le pubblica, in formato PDF, sul sito web MCS della NAFO.
3. Lo Stato membro di approdo designa l'autorità competente che agisce come punto di contatto ai fini del ricevimento delle richieste a norma dell', delle conferme a norma dell', paragrafo 2, e del rilascio delle autorizzazioni a norma del paragrafo 6 del presente articolo. Lo Stato membro di approdo comunica il nome e i recapiti dell'autorità competente alla Commissione che li pubblica, in formato PDF, sul sito web MCS della NAFO.
4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi in cui l'Unione non autorizza sbarchi, trasbordi o l'uso dei porti da parte di navi battenti la bandiera di un'altra parte contraente della NAFO.
5. Lo Stato membro di approdo trasmette sollecitamente una copia del modulo di cui all', paragrafi 1 e 2, alla parte contraente della NAFO di cui la nave batte bandiera e alla parte contraente della NAFO di cui batte bandiera la nave cedente se la nave ha effettuato operazioni di trasbordo.
6. I pescherecci non possono entrare in porto senza preventiva autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di approdo. L'autorizzazione di sbarco o di trasbordo o ad usare altri servizi portuali è concessa soltanto se è pervenuta la conferma da parte della parte contraente della NAFO di cui la nave batte bandiera, di cui all', paragrafo 2.
7. In deroga al paragrafo 6, lo Stato membro di approdo può autorizzare uno sbarco totale o parziale in assenza della conferma di cui al citato paragrafo alle condizioni indicate di seguito:
a)
il pesce è mantenuto in deposito sotto il controllo delle autorità competenti;
b)
il pesce è posto in vendita, preso in consegna, prodotto o trasportato soltanto una volta pervenuta la conferma di cui al paragrafo 6;
c)
qualora la conferma non sia pervenuta entro 14 giorni dal completamento delle operazioni di sbarco, lo Stato membro di approdo può confiscare ed eliminare il pesce conformemente alla normativa nazionale.
8. Lo Stato membro di approdo comunica sollecitamente al comandante della nave la sua decisione di autorizzare o negare l'ingresso in porto o, se il peschereccio è già in porto, di autorizzare o negare lo sbarco, il trasbordo e altri usi dei servizi portuali. Se la nave è autorizzata a entrare in porto, lo Stato membro di approdo restituisce al comandante della nave una copia del modulo di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo previsto all'allegato II.L delle CEM di cui al punto 43) dell'allegato del presente regolamento con la parte C debitamente compilata. Tale copia è inoltre inviata alla Commissione, che la pubblica sollecitamente sul sito web MCS della NAFO. Qualora sia negata l'autorizzazione di ingresso in porto, lo Stato membro di approdo comunica tale decisione anche alla parte contraente della NAFO di cui il peschereccio batte la bandiera.
9. In caso di annullamento della richiesta preventiva di cui all', paragrafo 2, lo Stato membro di approdo invia alla Commissione una copia del modulo di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo che è stata annullata, che la pubblica sul sito web MCS della NAFO per la trasmissione automatica alla parte contraente della NAFO.
10. Salvo diversamente disposto da un piano di ricostituzione, lo Stato membro di approdo effettua ispezioni su almeno il 15 % di tutti gli sbarchi o i trasbordi realizzati per ogni anno di dichiarazione. Nella scelta delle navi da sottoporre a ispezione lo Stato membro di approdo dà priorità:
a)
alle navi alle quali in precedenza era stato negato l'ingresso in porto o l'uso dei servizi portuali in conformità del presente capo o di qualsiasi altra disposizione del presente regolamento; e
b)
alle richieste presentate da altre parti contraenti della NAFO, Stati o organizzazioni regionali di gestione della pesca («ORGP») di sottoporre a ispezione una particolare nave.
11. Le ispezioni sono effettuate in conformità dell'allegato IV.H delle CEM di cui al punto 44) dell'allegato del presente regolamento da ispettori autorizzati dello Stato membro di approdo, che presentano al comandante i documenti di identità prima di iniziare l'ispezione.
12. Previo accordo dello Stato membro di approdo, la Commissione può invitare gli ispettori di altre parti contraenti della NAFO ad accompagnare i propri ispettori in qualità di osservatori.
13. Un'ispezione in porto comporta il monitoraggio dell'intero sbarco o trasbordo delle risorse ittiche in tale porto. Durante l'ispezione, l'ispettore dello Stato membro di approdo svolge almeno le seguenti operazioni:
a)
opera un raffronto tra i quantitativi di ogni specie sbarcati o trasbordati:
i)
i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di bordo;
ii)
i rapporti sulle catture e le attività; e
iii)
tutte le informazioni sulle catture riportate nella notifica preventiva prevista all'allegato II.L delle CEM di cui al punto 43) dell'allegato del presente regolamento (moduli di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo);
b)
verifica e registra i quantitativi di ogni specie rimasti a bordo dopo il completamento delle operazioni di sbarco o trasbordo;
c)
verifica tutte le informazioni provenienti da ispezioni effettuate in conformità del capo VII;
d)
verifica tutte le reti presenti a bordo e registra la misura delle dimensioni di maglia;
e)
verifica la conformità delle catture alle disposizioni in materia di taglia minima;
f)
ove opportuno, verifica le specie per garantire la precisione della dichiarazione di cattura.
14. Lo Stato membro di approdo, se possibile, si mette in comunicazione con il comandante della nave o i membri più anziani dell'equipaggio oltre che con l'ispettore e, se possibile e necessario, si assicura che l'ispettore sia accompagnato da un interprete.
15. Lo Stato membro di approdo, se possibile, evita di ostacolare indebitamente l'attività del peschereccio e garantisce che quest'ultimo subisca il meno possibile interferenze e intralci e che non sia inutilmente compromessa la qualità del pesce.
16. Ogni ispezione è documentata compilando il modulo PSC 3 (modulo per l'ispezione di controllo da parte dello Stato di approdo) previsto all'allegato IV.C delle CEM di cui al punto 9) dell'allegato del presente regolamento. Il processo di compilazione e trattamento del rapporto dell'ispezione di controllo dello Stato di approdo comprende quanto segue:
a)
gli ispettori segnalano eventuali infrazioni al presente regolamento rilevate durante l'ispezione in porto, fornendo informazioni sulle stesse. La segnalazione contiene tutte le informazioni pertinenti disponibili in relazione alle infrazioni constatate in mare durante la bordata in corso del peschereccio ispezionato;
b)
gli ispettori possono inserire eventuali osservazioni che ritengano pertinenti;
c)
il comandante della nave può aggiungere al rapporto eventuali osservazioni o obiezioni e, se del caso, prendere contatto con le autorità competenti dello Stato di bandiera, in particolare se ha serie difficoltà a comprendere il contenuto del rapporto;
d)
gli ispettori firmano il rapporto e invitano il comandante della nave a fare altrettanto. La firma del comandante della nave sul rapporto serve unicamente a confermare il ricevimento di una copia dello stesso;
e)
al comandante della nave è fornita una copia del rapporto con i risultati dell'ispezione e le eventuali misure che potrebbero essere adottate.
17. Lo Stato membro di approdo trasmette senza ritardo alla Commissione e all'EFCA una copia di ciascun rapporto dell'ispezione di controllo dello Stato di approdo. La Commissione pubblica il rapporto dell'ispezione di controllo dello Stato di approdo, in formato PDF, sul sito web MCS della NAFO; esso viene poi trasmesso automaticamente alla parte contraente della NAFO che è Stato di bandiera e allo Stato di bandiera di qualsiasi nave che abbia trasbordato catture sul peschereccio ispezionato.
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