Art. 37

Rapporti degli Stati membri sulle ispezioni, la sorveglianza e le infrazioni

In vigore dal 20 mag 2019
Rapporti degli Stati membri sulle ispezioni, la sorveglianza e le infrazioni 1.   Entro il 1o febbraio di ogni anno ciascuno Stato membro comunica alla Commissione e all'EFCA, in conformità del programma, le informazioni seguenti: a) il numero di ispezioni di pescherecci battenti la propria bandiera e dei pescherecci battenti la bandiera di un'altra parte contraente della NAFO che ha effettuato nell'anno civile precedente; b) il nome di ogni peschereccio per il quale i suoi ispettori hanno emesso una notifica di infrazione, indicando la data e il luogo dell'ispezione e il tipo di infrazione; c) il numero di ore di volo di pattugliamento effettuate dai suoi aeromobili di sorveglianza, il numero di avvistamenti effettuati da tali aeromobili, il numero di rapporti di sorveglianza trasmessi e, per ciascuno di questi rapporti, la data, l'ora e il luogo dell'avvistamento; d) le misure adottate durante l'anno precedente, compresa una descrizione dei termini specifici di eventuali provvedimenti giudiziari o amministrativi o delle sanzioni imposte (ad esempio importo delle ammende, valore del pesce e/o dell'attrezzo confiscato, avvertimenti scritti), in riferimento a: i) ogni infrazione constatata da un ispettore in relazione a navi battenti la propria bandiera; e ii) ogni rapporto di sorveglianza ricevuto. Entro il primo marzo di ogni anno, la Commissione trasmette le informazioni di cui al primo comma al segretariato esecutivo della NAFO. 2.   I rapporti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), indicano lo stato di avanzamento del procedimento. Lo Stato membro continua a elencare tali infrazioni in ogni rapporto successivo fino alla comunicazione dell'esito finale dell'infrazione. 3.   Gli Stati membri forniscono una spiegazione sufficientemente dettagliata di ogni infrazione per la quale non hanno adottato provvedimenti o irrogato sanzioni.
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