Art. 35
Ulteriori procedure per le infrazioni gravi
In vigore dal 20 mag 2019
Ulteriori procedure per le infrazioni gravi
1. Ciascuna delle violazioni indicate di seguito costituisce un'infrazione grave, ai sensi dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009:
a)
la pesca nell'ambito di un contingente «altri» praticata senza averne dato notifica preventiva alla Commissione, in violazione dell';
b)
la pesca nell'ambito di un contingente «altri» per più di cinque giorni lavorativi dopo la chiusura dell'attività di pesca in violazione dell';
c)
la pesca diretta di uno stock per il quale le attività di pesca sono state sospese o altrimenti vietate, in violazione dell';
d)
la pesca diretta di stock o di specie dopo la data di chiusura delle attività di pesca da parte dello Stato membro di bandiera notificata alla Commissione, in violazione dell';
e)
la pesca in una zona chiusa, in violazione dell', paragrafo 5, e dell';
f)
la pesca con attrezzi per la pesca di fondo in una zona chiusa alla pesca di fondo, in violazione del capo III;
g)
l'uso di dimensioni di maglia non autorizzate, in violazione dell';
h)
la pesca senza un'autorizzazione valida;
i)
inesattezze nella dichiarazione delle catture, in violazione dell';
j)
non avere a bordo il sistema di monitoraggio via satellite, o interferire con il suo funzionamento, in violazione dell';
k)
la mancata comunicazione di messaggi relativi alle catture, in violazione dell', paragrafo 3, o dell';
l)
il fatto di ostacolare o intimidire gli ispettori o gli osservatori, di interferire con il loro operato o di impedire in altro modo l'esercizio dei loro compiti, o di esercitare altri tipi di pressione indiretta;
m)
il fatto di commettere un'infrazione quando non vi è alcun osservatore a bordo;
n)
il fatto di celare, manomettere o eliminare le prove relative a un'indagine, inclusa la rottura o manomissione dei sigilli o l'ingresso in zone sigillate;
o)
la presentazione di documenti falsificati o la comunicazione di informazioni false a un ispettore, che impedirebbero l'accertamento di un'infrazione grave;
p)
lo sbarco, il trasbordo o l'uso di altri servizi portuali:
i)
in un porto non designato in conformità delle disposizioni dell', paragrafo 1; oppure
ii)
in assenza dell'autorizzazione dello Stato di approdo di cui all', paragrafo 6;
q)
il mancato rispetto delle disposizioni dell', paragrafo 1;
r)
mancata presenza a bordo di un osservatore, laddove tale presenza sia richiesta.
2. Quando gli ispettori denunciano una nave per aver commesso un'infrazione grave:
a)
adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova, inclusa se necessario l'apposizione di sigilli alla stiva della nave e/o agli attrezzi da pesca ai fini di un'ulteriore ispezione;
b)
invitano il comandante della nave a sospendere tutte le attività di pesca che secondo loro costituiscono un'infrazione grave; e
c)
informano immediatamente la propria autorità competente, alla quale trasmettono le informazioni e, se possibile, le immagini, entro 24 ore. L'autorità competente destinataria di tali informazioni le notifica alla parte contraente che è Stato di bandiera o allo Stato membro di bandiera, se diverso dallo Stato membro di ispezione, conformemente all'.
3. In caso di infrazione grave da parte di una nave battente la propria bandiera, lo Stato membro di bandiera:
a)
conferma sollecitamente il ricevimento delle relative informazioni e immagini;
b)
si assicura che la nave ispezionata non ricominci le attività di pesca fino a nuova notifica;
c)
utilizzando tutte le informazioni e il materiale disponibili riesamina il caso e, entro 72 ore, ordina alla nave di dirigersi immediatamente verso un porto per un'ispezione completa sotto la sua autorità, se vi sono motivi di sospettare una delle infrazioni gravi seguenti:
i)
la pesca diretta di uno stock soggetto a moratoria;
ii)
la pesca diretta di uno stock la cui pesca è vietata a norma dell';
iii)
inesattezze nella dichiarazione delle catture, in violazione dell'; oppure
iv)
la reiterazione della stessa infrazione grave durante un periodo di 6 mesi.
4. Se l'infrazione grave è relativa a inesattezze nella dichiarazione delle catture, l'ispezione di cui sopra comprende l'ispezione fisica e il conteggio del totale delle catture a bordo per specie e divisione.
5. Ai fini del presente articolo, con «inesattezze nella dichiarazione delle catture» si intende una differenza di almeno 10 tonnellate o del 20 %, a seconda di quale dato è superiore, tra le stime dell'ispettore sulle catture trasformate a bordo, per specie o in totale, e i dati registrati nel registro di produzione, calcolati come percentuale dei dati riportati nel registro di produzione.
6. Previo consenso dello Stato membro di bandiera, e se la parte contraente della NAFO che è Stato di approdo è diversa dallo Stato membro dell'ispettore, gli ispettori di tale parte contraente della NAFO che è Stato di approdo o dello Stato membro di approdo possono partecipare a tutta l'ispezione e al conteggio delle catture.
7. Se il paragrafo 3, lettera c), punto i), non si applica, lo Stato membro di bandiera:
a)
consente alla nave di riprendere le attività di pesca. In tal caso, lo Stato membro di bandiera, entro 2 giorni dalla notifica dell'infrazione, fornisce alla Commissione una giustificazione scritta dei motivi per i quali non è stato imposto alla nave di fare rientro in porto. La Commissione trasmette tale giustificazione al segretario esecutivo della NAFO; oppure
b)
ordina alla nave di dirigersi immediatamente verso un porto per un'ispezione fisica completa sotto la sua autorità.
8. Se lo Stato membro di bandiera ordina alla nave ispezionata di rientrare in porto, gli ispettori possono salire a bordo o restare a bordo della nave mentre si reca in porto, a meno che lo Stato membro di bandiera non ordini loro di lasciare la nave.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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