Art. 13

Dimensione delle maglie

In vigore dal 20 mag 2019
Dimensione delle maglie 1.   Ai fini del presente articolo, la dimensione delle maglie è misurata, per mezzo dei misuratori di cui al regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione (15), in conformità dell'allegato III.A delle CEM di cui al punto 10) dell'allegato del presente regolamento. 2.   Nessuna nave può praticare attività di pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a quelle previste per ciascuna delle specie seguenti: a) 40 mm per il gamberetto boreale e i gamberetti (PRA); b) 60 mm per il totano (SQI); c) 280 mm nel sacco e 220 mm in tutte le altre parti della rete da traino per la razza (SKA); d) 130 mm per tutti gli altri pesci demersali, elencati nell'allegato I.C delle CEM di cui al punto 11) dell'allegato del presente regolamento; e) 100 mm per lo scorfano atlantico pelagico (Sebastes mentella - REB) nella sottozona 2 e nelle divisioni 1F e 3K; e f) 90 mm per lo scorfano (RED) nella pesca che utilizza reti da traino pelagiche nelle divisioni 3O, 3M e 3LN. 3.   Una nave che pratica la pesca delle specie di cui al paragrafo 2 del presente articolo e che ha a bordo reti con maglie di dimensioni inferiori a quelle specificate in tale paragrafo, provvede affinché queste siano correttamente fissate e riposte e non siano disponibili per un impiego immediato durante le attività di pesca. 4.   Alle navi che praticano la pesca diretta di specie diverse da quelle indicate al paragrafo 2 del presente articolo è consentito tuttavia catturare specie regolamentate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a quelle indicate a tale paragrafo, fermo restando il rispetto degli obblighi inerenti alle catture accessorie di cui all', paragrafo 3.
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