Art. 14
Uso di dispositivi e marcatura degli attrezzi
In vigore dal 20 mag 2019
Uso di dispositivi e marcatura degli attrezzi
1. Sulle reti da traino possono essere utilizzate corde di rinforzo, corde divisorie e galleggianti per il sacco, nella misura in cui tali dispositivi non riducano in alcun modo la dimensione autorizzata delle maglie o ostacolino l'apertura delle maglie.
2. Nessuna nave può utilizzare mezzi o dispositivi che ostruiscono o riducono la dimensione delle maglie. Le navi possono tuttavia fissare i dispositivi di cui all'allegato III.B delle CEM di cui al punto 12) dell'allegato del presente regolamento (foderoni autorizzati/catenelle distanziatrici per gamberi) alla parte superiore del sacco in modo tale da non ostruire le maglie del sacco, compresi eventuali avansacchi. Teli, reti o altri materiali possono essere fissati al letto del sacco soltanto nella misura necessaria per ridurne o impedirne l'usura.
3. Le navi che pescano il gamberetto boreale nella divisione 3L o 3M utilizzano griglie di selezione aventi uno spazio massimo tra le sbarre di 22 mm. Le navi che pescano il gamberetto boreale nella divisione 3L sono munite inoltre di catenelle distanziatrici di lunghezza non inferiore a 72 cm, misurata come indicato nell'allegato III.B delle CEM di cui al punto 12) dell'allegato del presente regolamento.
4. Per la pesca nelle zone di cui all', paragrafo 1, sono ammesse soltanto le reti da traino pelagiche.
5. Nessun peschereccio è autorizzato a:
a)
utilizzare attrezzi non marcati conformemente alle norme internazionali generalmente accettate, in particolare la convenzione 1967 sull'esercizio della pesca nell'Atlantico del Nord; o
b)
posizionare boe segnaletiche o oggetti analoghi galleggianti sulla superficie e destinati ad indicare l'ubicazione di attrezzi da pesca fissi senza che sia visibile il numero di registrazione della nave.
Storico versioni
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