Art. 15
Attrezzi da pesca perduti o abbandonati, recupero di attrezzi da pesca
In vigore dal 20 mag 2019
Attrezzi da pesca perduti o abbandonati, recupero di attrezzi da pesca
1. Il comandante del peschereccio operante nella zona di regolamentazione:
a)
dispone a bordo di apparecchiature per il recupero degli attrezzi perduti;
b)
compie ogni ragionevole sforzo per recuperare il prima possibile attrezzi o parti di essi eventualmente perduti; e
c)
non abbandona deliberatamente attrezzi da pesca, salvo che per ragioni di sicurezza.
2. Qualora sia impossibile recuperare gli attrezzi perduti, il comandante della nave comunica entro 24 ore allo Stato membro di bandiera le informazioni seguenti:
a)
il nome e l'indicativo di chiamata della nave;
b)
il tipo di attrezzi perduti;
c)
la quantità di attrezzi perduti;
d)
l'ora della perdita;
e)
il luogo della perdita; e
f)
le misure messe in atto dalla nave per recuperare gli attrezzi perduti.
3. Dopo il recupero degli attrezzi perduti, il comandante della nave comunica entro 24 ore allo Stato membro di bandiera le informazioni seguenti:
a)
il nome e l'indicativo di chiamata della nave che ha recuperato gli attrezzi;
b)
il nome e l'indicativo di chiamata della nave che ha perso gli attrezzi (se noti);
c)
il tipo di attrezzi recuperati;
d)
la quantità di attrezzi recuperati;
e)
l'ora del recupero; e
f)
il luogo in cui è avvenuto il recupero.
4. Lo Stato membro notifica senza ritardo alla Commissione le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 ai fini di una loro trasmissione al segretario esecutivo della NAFO.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:833:oj#art-15