Art. 18
Restrizioni di zona per le attività di pesca di fondo
In vigore dal 20 mag 2019
Restrizioni di zona per le attività di pesca di fondo
1. Fino al 31 dicembre 2020 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo in alcuna delle zone indicate nella figura 3 delle CEM di cui al punto 14) dell'allegato del presente regolamento e definite collegando le coordinate specificate nella tabella 5 delle CEM di cui al punto 15) dell'allegato del presente regolamento nella loro sequenza numerica e ritornando alla coordinata 1.
2. Fino al 31 dicembre 2020 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo nella zona della divisione 3O indicata nella figura 4 delle CEM di cui al punto 16) dell'allegato del presente regolamento e definita collegando le coordinate specificate nella tabella 6 delle CEM di cui al punto 17) dell'allegato del presente regolamento nella loro sequenza numerica e ritornando alla coordinata 1.
3. Fino al 31 dicembre 2020 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo nelle zone 1-13 indicate nella figura 5 delle CEM di cui al punto 18) dell'allegato del presente regolamento e definite collegando le coordinate specificate nella tabella 7 delle CEM di cui al punto 19) dell'allegato del presente regolamento nella loro sequenza numerica e ritornando alla coordinata 1.
4. Fino al 31 dicembre 2018 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo nella zona 14 indicata nella figura 5 delle CEM di cui al punto 18) dell'allegato del presente regolamento e definita collegando le coordinate specificate nella tabella 7 delle CEM di cui al punto 19) dell'allegato del presente regolamento nella loro sequenza numerica e ritornando alla coordinata 1.
Storico versioni
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