Art. 20
Valutazione preliminare delle proposte attività di pesca di fondo esplorative
In vigore dal 20 mag 2019
Valutazione preliminare delle proposte attività di pesca di fondo esplorative
1. Lo Stato membro che intenda partecipare ad attività di pesca di fondo esplorative presentano, a sostegno della sua proposta, una valutazione preliminare degli effetti noti e previsti sugli EMV a seguito delle attività di pesca di fondo che saranno praticate dalle navi battenti la loro bandiera.
2. La valutazione preliminare di cui al paragrafo 1:
a)
è trasmessa alla Commissione almeno una settimana prima dell'inizio della riunione di giugno del Consiglio scientifico della NAFO;
b)
analizza i diversi elementi ai fini della valutazione delle attività di pesca di fondo esplorative proposte conformemente all'allegato I.E delle CEM di cui al punto 23) dell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:833:oj#art-20