Art. 21

Rinvenimento di specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili (EMV)

In vigore dal 20 mag 2019
Rinvenimento di specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili (EMV) 1.   Il rinvenimento di specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili (EMV) è definito come la cattura, per ogni cala (per esempio cala di una rete da traino o posa di palangari o di reti da imbrocco) di più di 7 kg di pennatulacea e/o 60 kg di altro corallo vivo e/o 300 kg di spugne. 2.   Ogni Stato membro chiede ai comandanti delle navi battenti la propria bandiera, che effettuano attività di pesca di fondo nella zona di regolamentazione, di quantificare le catture di specie indicatrici di EMV, qualora nel corso delle operazioni di pesca siano rinvenute prove di tali specie, in conformità dell'allegato I.E, parte VI, delle CEM di cui al punto 3) dell'allegato del presente regolamento. 3.   Se la quantità di specie indicatrici di EMV catturate nell'operazione di pesca di cui al paragrafo 2 (quale la cala di una rete da traino o la posa di una rete da imbrocco o di un palangaro) supera la soglia definita al paragrafo 1, il comandante della nave: a) comunica sollecitamente il rinvenimento all'autorità competente dello Stato membro di bandiera, compresa la posizione segnalata dalla nave, che può essere la posizione finale della retata/cala o un'altra posizione il più vicino possibile al punto esatto del rinvenimento, le specie indicatrici di EMV rinvenute e la quantità (kg) di specie indicatrici di EMV rinvenute; e b) sospende l'attività di pesca e si sposta di almeno due miglia nautiche dalla posizione finale della retata/cala nella direzione in cui sono meno probabili ulteriori rinvenimenti. Il comandante della nave sceglie la direzione a suo giudizio più appropriata dopo aver vagliato tutte le informazioni disponibili. 4.   Ciascuno Stato membro dispone che un osservatore con sufficienti competenze scientifiche sia inviato a bordo delle navi conformemente all', paragrafo 3, lettera b), per le zone al di fuori delle zone esistenti di pesca di fondo (« footprint ») e: a) identifichi coralli, spugne e altri organismi al livello tassonomico più basso possibile, utilizzando il «Modulo per la raccolta dei dati della pesca esplorativa», conformemente all'allegato I.E delle CEM di cui al punto 24) dell'allegato del presente regolamento; e b) trasmetta i risultati così raccolti al comandante della nave per agevolare la quantificazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 5.   Ciascuno Stato membro: a) trasmette sollecitamente le informazioni sui rinvenimenti comunicate dal comandante della nave alla Commissione se la quantità di specie indicatrici di EMV catturate nell'operazione di pesca (quale la cala di una rete da traino o la posa di una rete da imbrocco o di un palangaro) supera la soglia definita al paragrafo 1; b) invia immediatamente una segnalazione del rinvenimento a tutti i pescherecci battenti la loro bandiera; e c) chiude in via temporanea, laddove possibile, una zona di due miglia di raggio attorno ad ogni punto in cui sono state rinvenute specie indicatrici di EMV al di fuori delle zone esistenti di pesca di fondo, previa notifica da parte della Commissione. La Commissione può riaprire le zone temporaneamente chiuse previa notifica da parte della NAFO.
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