Art. 19

Attività di pesca di fondo esplorative

In vigore dal 20 mag 2019
Attività di pesca di fondo esplorative 1.   Le attività di pesca di fondo esplorative sono soggette a una precedente attività esplorativa condotta in conformità del protocollo di pesca esplorativa descritto nell'allegato I.E delle CEM di cui al punto 20) dell'allegato del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri le cui navi intendano praticare attività di pesca di fondo esplorative sono tenuti, ai fini della valutazione: a) a comunicare alla Commissione la «Notifica dell'intenzione di praticare la pesca di fondo esplorativa» in conformità dell'allegato I.E delle CEM di cui al punto 21) dell'allegato del presente regolamento, unitamente alla valutazione di cui all', paragrafo 1; b) a trasmettere alla Commissione un «Rapporto sulla bordata di pesca di fondo esplorativa» in conformità dell'allegato I.E delle CEM di cui al punto 22) dell'allegato del presente regolamento entro due mesi dal completamento delle attività di pesca di fondo esplorative. 3.   Il comandante di un peschereccio: a) avvia le attività di pesca di fondo esplorative soltanto dopo essere stato autorizzato a norma delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione NAFO finalizzate a prevenire significativi effetti negativi delle attività di pesca esplorative sugli EMV; b) invia a bordo un osservatore scientifico per tutta la durata delle attività di pesca di fondo esplorative.
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