Art. 23

Contratti di nolo

In vigore dal 20 mag 2019
Contratti di nolo 1.   Ai fini del presente articolo, si intende per «parte contraente noleggiatrice» la parte contraente che detiene un'assegnazione quale indicata negli allegati I.A e I.B delle CEM o lo Stato membro che detiene un'assegnazione di possibilità di pesca e per «Stato membro di bandiera» lo Stato membro in cui è immatricolata la nave noleggiata. 2.   Il totale, o una parte, dell'assegnazione delle possibilità di pesca di una parte contraente noleggiatrice può essere utilizzato avvalendosi di una nave autorizzata noleggiata («nave noleggiata») battente la bandiera di uno Stato membro, purché siano rispettate le condizioni seguenti: a) lo Stato membro di bandiera abbia acconsentito per iscritto al contratto di nolo; b) il contratto di nolo sia limitato a un peschereccio per Stato membro di bandiera e anno civile; c) la durata delle operazioni di pesca nell'ambito del contratto di nolo non sia superiore, cumulativamente, a sei mesi per anno civile; e d) la nave noleggiata non sia stata sorpresa in passato a esercitare attività di pesca INN. 3.   Tutte le catture e le catture accessorie effettuate dalla nave noleggiata in conformità del contratto di nolo sono attribuite alla parte contraente noleggiatrice. 4.   Quando una nave noleggiata svolge operazioni di pesca nell'ambito del contratto di nolo, lo Stato membro di bandiera non la autorizza a pescare nell'ambito di contingenti ad esso assegnati o di un altro contratto di nolo allo stesso tempo. 5.   Nessuna operazione di trasbordo in mare può essere eseguita senza previa autorizzazione della parte contraente noleggiatrice, la quale si assicura che il trasbordo avvenga sotto la supervisione di un osservatore presente a bordo. 6.   Lo Stato membro di bandiera notifica alla Commissione il suo consenso al contratto di nolo per iscritto e prima che esso abbia inizio. 7.   Gli eventi di seguito indicati sono comunicati immediatamente dallo Stato membro di bandiera alla Commissione: a) l'inizio delle operazioni di pesca nell'ambito del contratto di nolo; b) la sospensione delle operazioni di pesca nell'ambito del contratto di nolo; c) la ripresa delle operazioni di pesca nell'ambito di un contratto di nolo che era stato sospeso; d) la fine delle operazioni di pesca nell'ambito del contratto di nolo. 8.   Lo Stato membro di bandiera tiene un registro separato dei dati relativi alle catture e alle catture accessorie effettuate nell'ambito delle operazioni di pesca per ogni noleggio di una nave battente la propria bandiera e comunica tali dati alla parte contraente noleggiatrice e alla Commissione. 9.   La nave noleggiata tiene sempre a bordo la documentazione seguente: a) il nome, l'immatricolazione dello Stato di bandiera, il numero IMO e lo Stato di bandiera della nave; b) gli eventuali nomi e Stati di bandiera precedenti della nave; c) il nome e l'indirizzo del proprietario (dei proprietari) ed eventualmente dell'operatore (degli operatori) della nave; d) una copia del contratto di nolo e le eventuali autorizzazioni o licenze di pesca che la parte contraente noleggiatrice ha rilasciato alla nave noleggiata; e e) il contingente assegnato alla nave.
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