Art. 25

Monitoraggio delle catture

In vigore dal 20 mag 2019
Monitoraggio delle catture 1.   Ai fini del monitoraggio delle catture ogni peschereccio ha un giornale di pesca, un registro di produzione e un piano di stivaggio per annotare le attività di pesca nella zona di regolamentazione. 2.   Ogni peschereccio compila un giornale di pesca che è tenuto a bordo per almeno 12 mesi e che, conformemente all'allegato II.A delle CEM di cui al punto 30) dell'allegato del presente regolamento, e che: a) annota accuratamente le catture di ogni retata/cala relative alla zona geografica più piccola per la quale è stato assegnato un contingente; b) indica la destinazione delle catture di ogni retata/cala, inclusa la quantità (in kg di peso vivo) di ogni stock detenuto a bordo, rigettato in mare, scaricato o trasbordato durante la bordata di pesca in corso. 3.   Ogni peschereccio compila un registro di produzione che è tenuto a bordo per almeno 12 mesi e che: a) tiene traccia della produzione complessiva giornaliera per ciascuna specie e tipo di prodotto, in kg, relativa al giorno precedente dalle ore 00:01 UTC alle ore 24:00 UTC; b) mette in relazione la produzione di ciascuna specie e tipo di prodotto con la zona geografica più piccola per la quale è stato assegnato un contingente; c) elenca i fattori di conversione utilizzati per convertire il peso di produzione di ciascun tipo di prodotto in peso vivo quando viene annotato nel giornale di pesca; d) riporta per ciascuna voce le informazioni di etichettatura in conformità dell'. 4.   Tenendo debitamente conto della sicurezza e delle responsabilità del comandante della nave in materia di navigazione, ciascun peschereccio stiva tutte le catture effettuate nella zona di regolamentazione in un luogo separato rispetto alle catture effettuate al di fuori della zona di regolamentazione, assicurandosi che tale separazione sia chiaramente delimitata mediante plastica, compensato o reti. 5.   Ciascun peschereccio dispone di un piano di stivaggio che: a) indica chiaramente: i) l'ubicazione e la quantità, in peso del prodotto in kg, di ciascuna specie all'interno di ogni stiva; ii) l'ubicazione in ciascuna stiva dei gamberetti catturati nella divisione 3L e nella divisione 3M, compresa la quantità di gamberetti in kg per divisione; iii) la vista dall'alto del prodotto all'interno di ogni stiva; b) è aggiornato quotidianamente per il giorno precedente dalle ore 00:01 alle ore 24:00 UTC; e c) è tenuto a bordo fino al completamento dello sbarco di tutte le catture dal peschereccio. 6.   Ogni peschereccio trasmette per via elettronica in conformità del formato e del contenuto previsti per ciascun tipo di rapporto negli allegati II.D e II.F delle CEM di cui ai punti 31 e 32 dell'allegato del presente regolamento, al su CCP rapporti relativi a quanto segue: a) catture in entrata (COE): quantità di catture detenute a bordo per ogni specie al momento dell'ingresso nella zona di regolamentazione, da trasmettere almeno sei ore prima dell'ingresso della nave; b) catture in uscita (COX): quantità di catture detenute a bordo per ogni specie al momento dell'uscita dalla zona di regolamentazione, da trasmettere almeno sei ore prima dell'uscita della nave; c) rapporto sulle catture (CAT): quantità di catture detenute a bordo e quantità rigettate in mare per ogni specie in relazione al giorno che precede il rapporto, per divisione, anche in caso di catture zero, da inviare giornalmente prima delle ore 12:00 UTC; per comunicare catture zero detenute e rigetti zero di tutte le specie si utilizza il codice alfa-3 MZZ (specie marine non specificate), indicando come quantità «0» sulla base degli esempi che seguono: (//CA/MZZ 0//e//RJ/MZZ 0//); d) catture a bordo (COB): per tutti i pescherecci che pescano gamberetti boreali nella divisione 3L, prima dell'entrata o uscita dalla divisione 3L, da inviare un'ora prima di attraversare il confine della divisione 3L; e) trasbordo (TRA): i) trasmesso dalla nave cedente almeno 24 ore prima del trasbordo; e ii) trasmesso dalla nave ricevente entro un'ora dal trasbordo; f) porto di sbarco (POR): da parte di una nave che ha ricevuto un trasbordo almeno 24 ore prima di ogni sbarco. Le catture delle specie che figurano nell'allegato I.C delle CEM, per le quali il peso vivo totale a bordo è inferiore a 100 kg, possono essere comunicate utilizzando il codice alfa-3 MZZ (specie marine non specificate), salvo che si tratti di squali. Nella misura del possibile tutte le catture di squali devono essere indicate a livello di specie utilizzando il corrispondente codice alfa-3 che figura nell'allegato I.C delle CEM oppure, qualora non presente in tale allegato o nell'elenco ASFIS delle specie, elaborato dalla FAO, ai fini delle statistiche della pesca). Qualora non sia possibile inviare un rapporto specifico per specie, le specie di squali sono annotate, a seconda dei casi, come squaliformi (SHX) o spinaroli (DGX), conformemente ai codici alfa-3 che figurano nell'allegato I.C delle CEM di cui al punto 11) dell'allegato del presente regolamento. È inoltre annotato il peso stimato di ciascuna cattura di squali per retata o cala. 7.   I rapporti di cui al paragrafo 6 possono essere annullati mediante il rapporto di cancellazione nel formato specificato nell'allegato II.F.8 delle CEM di cui al punto 32) dell'allegato del presente regolamento. Se uno dei rapporti menzionati deve essere corretto, un nuovo rapporto va inviato sollecitamente dopo l'annullamento nei tempi specificati nel presente articolo. Il CCP dello Stato di bandiera comunica sollecitamente alla Commissione di aver accettato l'annullamento del rapporto inviato dalla nave battente la propria bandiera. 8.   Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio CCP, immediatamente dopo il ricevimento, trasmetta per via elettronica i rapporti di cui al paragrafo 6 al segretario esecutivo della NAFO nel formato previsto all'allegato II.D delle CEM di cui al punto 31) dell'allegato del presente regolamento, mettendo in copia la Commissione e l'EFCA. 9.   Ciascuno Stato membro: a) comunica le rispettive catture mensili provvisorie per specie e zona dello stock e i giorni di pesca mensili provvisori per la pesca del gamberetto boreale nella divisione 3M, a prescindere dal fatto che abbiano o no contingenti o assegnazioni di sforzo di pesca per gli stock interessati; trasmette tali rapporti alla Commissione entro 20 giorni dalla fine del mese civile in cui sono state effettuate le catture; b) provvede affinché le informazioni del giornale di pesca siano trasmesse alla Commissione in formato XML (Extensible Markup Language) o in un file in formato Microsoft Excel contenente come minimo le informazioni che figurano nell'allegato II.N delle CEM di cui al punto 33) dell'allegato del presente regolamento entro 60 giorni dal termine di ciascuna bordata.
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