Art. 26
Sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS)
In vigore dal 20 mag 2019
Sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS)
1. Ogni peschereccio che opera nella zona di regolamentazione è dotato di un dispositivo di controllo via satellite in grado di trasmettere la posizione in modo automatico e continuo, almeno una volta all'ora, al proprio CCP ubicato sulla terraferma, inviando i dati VMS seguenti:
a)
l'identificazione della nave;
b)
l'ultima posizione della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore non superiore a 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;
c)
data e ora (UTC) in cui è stata rilevata la posizione della nave; e
d)
la rotta/prora e la velocità della nave.
2. Gli Stati membri si assicurano che i propri CCP:
a)
ricevano i dati sulla posizione di cui al paragrafo 1 e li registrino utilizzando i codici a 3 lettere seguenti:
i)
«ENT», prima posizione VMS trasmessa da ciascuna nave che entra nella zona di regolamentazione;
ii)
«POS», ogni successiva posizione VMS trasmessa da ciascuna nave dall'interno della zona di regolamentazione; e
iii)
«EXI», prima posizione VMS trasmessa da ciascuna nave che esce dalla zona di regolamentazione;
b)
siano dotati di hardware e software per l'elaborazione automatica e la trasmissione elettronica dei dati, applichino procedure di back-up e di ripristino e registrino i dati ricevuti dai pescherecci su un supporto informatico che conserveranno per almeno tre anni; e
c)
comunichino sollecitamente alla Commissione e all'EFCA il nome, l'indirizzo, il telefono, il telex, l'e-mail o il fax del CCP ed eventuali modifiche successive di tali informazioni.
3. Gli Stati membri si fanno carico di tutti i costi associati al loro VMS.
4. Quando un ispettore avvista nella zona di regolamentazione un peschereccio per il quale non ha ricevuto dati conformemente ai paragrafi 1, 2 o 8, ne informa il comandante e la Commissione.
5. Gli Stati membri si assicurano che il comandante della nave o il proprietario di un peschereccio battente la loro bandiera, o il rappresentante dello stesso, sia informato quando il dispositivo di monitoraggio via satellite appare difettoso o non funzionante.
6. In caso di guasto del sistema di monitoraggio via satellite, il comandante della nave provvede affinché esso sia riparato o sostituito entro un mese dal verificarsi del guasto o, se la bordata di pesca dura più di un mese, che la riparazione o la sostituzione siano effettuate nel successivo ingresso in porto della nave.
7. Nessun peschereccio è autorizzato a iniziare una bordata di pesca se il suo dispositivo di monitoraggio via satellite è guasto.
8. Ogni peschereccio che opera con un dispositivo di monitoraggio via satellite guasto comunica, almeno una volta ogni 4 ore, i dati di posizione VMS al CCP del proprio Stato membro di bandiera con altri mezzi di comunicazione disponibili, in particolare via satellite, e-mail, radio, fax o telex.
9. Lo Stato membro di bandiera si assicura:
a)
che il suo CCP trasmetta i dati di posizione VMS al segretario esecutivo della NAFO, mettendo in copia la Commissione e l'EFCA, il prima possibile e comunque non oltre 24 ore dopo averli ricevuti, e può consentire che i pescherecci battenti la propria bandiera trasmettano i dati di posizione VMS via satellite, e-mail, radio, fax o telex direttamente al segretario esecutivo della NAFO; e
b)
che i dati di posizione VMS trasmessi al segretario esecutivo della NAFO siano conformi al formato per lo scambio di dati che figura nell'allegato II.E delle CEM di cui al punto 34) dell'allegato del presente regolamento e all'ulteriore descrizione che figura nell'allegato II.D delle CEM di cui al punto 31) dell'allegato del presente regolamento.
10. Gli Stati membri possono utilizzare i dati VMS della NAFO per operazioni di ricerca e soccorso o a fini di sicurezza marittima.
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