Art. 28
Disposizioni generali
In vigore dal 20 mag 2019
Disposizioni generali
1. L'EFCA coordina le attività di ispezione e sorveglianza per conto dell'Unione. A tal fine, essa può redigere, d'intesa con gli Stati membri interessati, programmi operativi di ispezione e sorveglianza comuni («programma»). Gli Stati membri le cui navi svolgono attività di pesca nella zona di regolamentazione adottano le misure necessarie per facilitare l'attuazione del programma, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui saranno impiegate.
2. Le attività di ispezione e sorveglianza sono svolte da ispettori designati dagli Stati membri e notificati all'EFCA nell'ambito del programma.
3. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione e l'EFCA, possono di comune accordo destinare gli ispettori e i coordinatori dell'EFCA che quest'ultima ha assegnato al programma alla piattaforma di ispezione di un'altra parte contraente della NAFO.
4. Se sono presenti contemporaneamente nella zona di regolamentazione più di 15 pescherecci degli Stati membri, l'EFCA e gli Stati membri si assicurano che in tale fase:
a)
sia presente nella zona di regolamentazione un ispettore o un'altra autorità competente; oppure
b)
un'autorità competente sia presente nel territorio di una parte contraente della NAFO adiacente alla zona della convenzione;
c)
gli Stati membri rispondano senza ritardo ad ogni notifica di infrazioni commesse nella zona di regolamentazione da un peschereccio battente la loro bandiera.
5. Gli Stati membri partecipanti al programma forniscono a ogni piattaforma di ispezione, dopo il suo ingresso nella zona di regolamentazione, un elenco degli avvistamenti e dei controlli a bordo effettuati nel precedente periodo di dieci giorni, indicando la data, le coordinate e ogni altra informazione pertinente.
6. Gli Stati membri partecipanti al programma, in coordinamento con la Commissione o l'EFCA, si assicurano che ogni piattaforma di ispezione battente la loro bandiera operante nella zona di regolamentazione mantenga un contatto sicuro, quotidiano se possibile, con ogni altra piattaforma di ispezione operante nella zona di regolamentazione, al fine di scambiarsi le informazioni necessarie per coordinare le loro attività.
7. Gli ispettori che salgono a bordo di una nave da ricerca rilevano lo status della nave e limitano le procedure di ispezione a quanto necessario per accertare che essa svolga attività compatibili con il suo piano di ricerca. Se gli ispettori hanno fondati motivi di sospettare che la nave stia svolgendo attività che non sono compatibili con il suo piano di ricerca, ne devono informare immediatamente la Commissione e l'EFCA.
8. Gli Stati membri si assicurano che i loro ispettori trattino le navi operanti nella zona di regolamentazione in modo equo, evitando di effettuare un numero sproporzionato di ispezioni sulle navi battenti bandiera di una determinata parte contraente della NAFO. Su base trimestrale il numero di ispezioni condotte dai loro ispettori su navi battenti la bandiera di un'altra parte contraente della NAFO riflette, nella misura del possibile, la proporzione del totale delle attività di pesca nella zona di regolamentazione, tenendo conto, tra l'altro, del livello delle catture e dei giorni in mare per nave. Nel determinare la frequenza delle ispezioni gli ispettori possono tenere conto dei modelli di pesca e del rispetto delle norme da parte dei pescherecci.
9. Gli Stati membri che partecipano al programma garantiscono che, ad eccezione di quando procedono all'ispezione di un peschereccio battente la loro bandiera e in conformità della loro legislazione nazionale, gli ispettori e gli ispettori tirocinanti assegnati a tale programma:
a)
restino soggetti al loro controllo operativo;
b)
attuino le disposizioni del programma;
c)
non portino con sé armi quando salgono a bordo della nave;
d)
si astengano dal far applicare leggi e regolamenti relativi alle acque dell'Unione;
e)
in generale si attengano a regolamentazioni, procedure e pratiche internazionali generalmente accettate per quanto riguarda la sicurezza della nave sottoposta a ispezione e del relativo equipaggio;
f)
non interferiscano con le attività di pesca o lo stivaggio di prodotti della pesca e, nella misura del possibile, rifuggano da azioni che potrebbero pregiudicare la qualità delle catture a bordo; e
g)
aprano i container in modo tale che possano essere nuovamente e rapidamente sigillati, imballati e immagazzinati.
10. Tutti i rapporti di ispezione, sorveglianza e indagine di cui al presente capo, e le relative immagini o prove, sono trattati come riservati, conformemente all'allegato II.B delle CEM di cui al punto 37) dell'allegato del presente regolamento.
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