Art. 29

Obblighi di comunicazione

In vigore dal 20 mag 2019
Obblighi di comunicazione 1.   Entro il 1o novembre di ogni anno, ciascuno Stato membro invia le informazioni seguenti all'EFCA (con la Commissione in copia), che le pubblica sul sito MCS della NAFO: a) i recapiti dell'autorità competente che funge da punto di contatto ai fini dell'immediata notifica di infrazioni nella zona di regolamentazione, e le eventuali modifiche successive di tali recapiti, almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore; b) i nomi degli ispettori e degli ispettori tirocinanti e il nome, l'indicativo di chiamata e le informazioni di contatto di ciascuna piattaforma di ispezione da loro assegnata al programma. Nella misura del possibile comunicano le modifiche delle informazioni così notificate con almeno 60 giorni di anticipo. 2.   Gli Stati membri che partecipano al programma si assicurano che l'EFCA sia informata in anticipo della data, dell'ora d'inizio e di fine di ogni periodo di pattugliamento da parte della piattaforma di ispezione da essi designata.
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