Art. 31

Procedure di imbarco e di ispezione per le parti contraenti

In vigore dal 20 mag 2019
Procedure di imbarco e di ispezione per le parti contraenti Gli Stati membri provvedono affinché, per le ispezioni effettuate nell'ambito del programma, i loro ispettori: a) prima dell'imbarco comunichino per radio al peschereccio, utilizzando il codice internazionale dei segnali, il nome della piattaforma di ispezione; b) inalberino sulla nave di ispezione e sull'imbarcazione di servizio che effettua l'abbordaggio il guidone riportato nell'allegato IV.E delle CEM di cui al punto 39) dell'allegato del presente regolamento; c) si assicurino che durante l'abbordaggio la nave di ispezione rimanga a distanza di sicurezza dai pescherecci; d) non chiedano al peschereccio di fermarsi o di fare manovra mentre è in fase di cala, traino o recupero; e) limitino ciascuna squadra di ispezione a un massimo di quattro ispettori, compresi eventuali tirocinanti associati alla squadra per esclusivi fini di formazione. Quando un ispettore tirocinante accompagna gli ispettori, questi ultimi devono presentarlo al comandante della nave non appena saliti a bordo. L'ispettore tirocinante si limita a osservare le operazioni di ispezione condotte dagli ispettori autorizzati, senza interferire in alcun modo con le attività del peschereccio; f) appena saliti a bordo presentino al comandante della nave i loro documenti d'identità NAFO rilasciati dal segretario esecutivo della NAFO, in conformità dell'.3, lettera b), delle CEM; g) limitino la durata dell'ispezione a quattro ore o al tempo necessario al salpamento e all'ispezione della rete e delle catture, a seconda di quale operazione duri più a lungo, salvo: i) in caso di infrazioni; oppure ii) se gli ispettori ritengono che la quantità di catture a bordo differisca da quella registrata nel giornale di pesca, nel qual caso gli ispettori proseguono l'ispezione per un'ulteriore ora al fine di verificare i calcoli e le procedure e riesaminare la documentazione pertinente utilizzata per calcolare le catture prelevate nella zona di regolamentazione e le catture a bordo della nave; h) raccolgano tutte le informazioni pertinenti fornite dall'osservatore intese a determinare la conformità al regolamento.
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