Art. 33

Rapporto di ispezione e seguito

In vigore dal 20 mag 2019
Rapporto di ispezione e seguito 1.   Ciascuno Stato membro provvede affinché i suoi ispettori redigano, per ogni ispezione, un rapporto di ispezione nella forma prevista all'allegato IV.B delle CEM di cui al punto 41) dell'allegato del presente regolamento («rapporto di ispezione»). 2.   Ai fini del rapporto di ispezione: a) una bordata di pesca si considera in corso quando la nave ispezionata abbia a bordo catture prelevate nella zona di regolamentazione durante la bordata; b) nel confrontare le annotazioni del registro di produzione con quelle del giornale di pesca, gli ispettori convertono in peso vivo il peso di produzione applicando i fattori di conversione di cui agli allegati XIII, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (16) per i pescherecci dell'Unione in relazione alle specie e alle presentazioni non contemplate da tali allegati e i fattori di conversione utilizzati dal comandante della nave in altri casi; c) l'ispettore: i) sintetizza, a partire dalle annotazioni del giornale di bordo, i dati relativi alle catture effettuate dalla nave nella zona di regolamentazione durante la bordata in corso, ripartendoli per specie e per divisione; ii) registra tali dati sintetici nella sezione 12 del rapporto di ispezione e le differenze tra le catture registrate e le proprie stime delle catture a bordo nella sezione 14.1 del rapporto di ispezione; iii) al termine dell'ispezione firma il rapporto di ispezione e lo sottopone, per firma e osservazioni, al comandante della nave e a ogni altro testimone che desideri presentare una dichiarazione; iv) informa immediatamente la propria autorità competente e le trasmette le informazioni e le immagini entro 24 ore o quanto prima possibile; e v) fornisce al comandante della nave una copia del rapporto di ispezione, annotando debitamente nella sezione pertinente l'eventuale rifiuto del comandante della nave di confermarne il ricevimento. 3.   Lo Stato membro di ispezione: a) invia all'EFCA il rapporto di ispezione in mare, se possibile entro 20 giorni dall'ispezione, per la pubblicazione sul sito web MCS della NAFO; b) si attiene alla procedura di cui all', paragrafo 2, dopo la notifica di un'infrazione da parte degli ispettori. 4.   Gli Stati membri si assicurano che i rapporti di ispezione e sorveglianza preparati dagli ispettori della NAFO abbiano uno status documentale equivalente per l'accertamento dei fatti a quello dei rapporti di ispezione e sorveglianza redatti dai propri ispettori. 5.   Gli Stati membri collaborano per agevolare i procedimenti giudiziari o di altro genere avviati a seguito di un rapporto presentato da un ispettore della NAFO in conformità del programma.
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