Art. 34
Procedure relative alle infrazioni
In vigore dal 20 mag 2019
Procedure relative alle infrazioni
1. Ogni Stato membro di ispezione si assicura che, quando constatano un'infrazione del presente regolamento, i suoi ispettori:
a)
registrino l'infrazione nel rapporto d'ispezione;
b)
inseriscano, firmandola, un'annotazione nel giornale di pesca o in altro documento pertinente della nave ispezionata, indicando la data, le coordinate geografiche e la natura dell'infrazione, predispongano una copia di ogni annotazione pertinente e chiedano al comandante della nave di firmare ciascuna pagina per verificare che si tratta di una copia conforme all'originale;
c)
registrino immagini di attrezzi, catture o altri elementi di prova che essi ritengano necessari in relazione all'infrazione;
d)
appongano in modo sicuro il sigillo di ispezione riportato nei «Sigilli di ispezione NAFO» previsto all'allegato IV.F delle CEM di cui al punto 42) dell'allegato del presente regolamento e annotino debitamente le azioni adottate e il numero di serie di ciascun sigillo nel rapporto di ispezione;
e)
chiedano al comandante della nave:
i)
di firmare la sezione corrispondente del rapporto di ispezione indicante che sono stati apposti sigilli, al fine di garantire la conservazione della di prova; e
ii)
di inserire una dichiarazione scritta nella sezione corrispondente del rapporto di ispezione;
f)
chiedano al comandante della nave di rimuovere ogni parte degli attrezzi da pesca che non risulti essere autorizzata a norma del presente regolamento; e
g)
se praticabile, notifichino l'infrazione all'osservatore.
2. Lo Stato membro di ispezione:
a)
entro 24 ore dall'accertamento dell'infrazione trasmette una notifica scritta dell'infrazione accertata dai suoi ispettori alla Commissione e all'EFCA, che la inviano a loro volta all'autorità competente della parte contraente che è Stato di bandiera o dello Stato membro di bandiera, se diverso dallo Stato membro di ispezione, e al segretario esecutivo della NAFO. La notifica scritta contiene le informazioni riportate al punto 15) del rapporto di ispezione previsto all'allegato IV.B delle CEM di cui al punto 41) dell'allegato del presente regolamento, indica le misure pertinenti e descrive in dettaglio i motivi in base ai quali è redatta una notifica di infrazione, nonché le prove a sostegno di tale notifica e, laddove possibile, è corredata di immagini di attrezzi, catture o altri elementi di prova connessi con l'infrazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
b)
entro cinque giorni dal rientro in porto della nave di ispezione invia il rapporto di ispezione alla Commissione e all'EFCA;
l'EFCA a sua volta pubblica il rapporto di ispezione sul sito web MCS della NAFO in formato PDF.
3. I provvedimenti adottati dallo Stato membro di bandiera in caso di infrazioni sono conformi alle disposizioni dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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